1. Dopo il capo II del titolo II del libro secondo del codice civile è inserito il seguente:
Art. 585-bis. - (Risultanze anagrafiche). - Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concorre alla successione legittima dell'altro convivente, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Art. 585-ter. - (Concorso del convivente con i figli). - Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e a un quarto dell'eredità se concorrono due o più figli.
Art. 585-quater. - (Concorso del convivente con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle). - Il convivente ha diritto alla metà dell'eredità in caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli o con sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.
Art. 585-quinquies. - (Concorso del convivente e dei parenti entro il terzo grado).
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Art. 585-sexies. - (Diritti del convivente). - Al convivente, decorsi nove anni dall'inizio della convivenza e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
I diritti previsti dal primo comma gravano sulla quota spettante al convivente».